I famigliari dei cittadini italiani – la carta di soggiorno

Posted on 01/01/2013

22



-Di Mara Formaggia

Come stabilito dal D.Lgs 30/2007, i famigliari extracomunitari dei cittadini italiani godono di uno status speciale, che permette a loro l’ingresso in Italia e negli stati schengen a condizioni agevolate, una volta in Italia, gli stessi, hanno diritto ad ottenere una carta di soggiorno della durata di 5 anni al primo rilascio e a tempo indeterminato al rinnovo. In caso di precedenti espulsioni, o precedenti penali, la questura ha facoltà di rilasciare per la prima volta un permesso di soggiorno per motivi famigliari della durata di un anno, al rinnovo poi sarà di 5 anni ed al successivo rinnovo a tempo indeterminato.
I famigliari extracomunitari, di cui all’art. 2 del D.Lgs 30/2007, che hanno diritto alla carta di soggiorno sono: il coniuge, i figli fino a 21 anni (anche quelli del coniuge), i genitori ed i suoceri.
I famigliari di diverso genere, fino al secondo grado di parentela, solo se conviventi con il famigliare italiano hanno diritto ad un permesso di soggiorno per motivi famigliari della durata di uno o due anni, rinnovabile, che ha validità solo sul territorio nazionale e non negli altri paesi schengen.
Altre relazioni famigliari, compresa la convivenza more uxorio, non danno diritto a nessun titolo di soggiorno.
La condizione fondamentale per l’ottenimento della carta di soggiorno è che il famigliare, art. 2 D.Lgs 30/2007, sia convivente o a carico del cittadino italiano, quindi è possibile ottenere la carta di soggiorno anche se non si vive sotto lo stesso tetto, ma è necessario dimostrare con documentazione attestante lo stato di vivenza a carico.
In caso di genitore straniero di minore italiano è necessario che questo abbia la patria potestà sul minore per l’ottenimento della carta di soggiorno.
La carta di soggiorno può essere richiesta direttamente in questura o tramite kit postale, allegando specifica documentazione.

Fotocopia intero passaporto in corso di validità (presentare l’originale in sede di convocazione)

Fotocopia visto d’ingresso o titolo di soggiorno in corso di validità se in possesso

2 o 4 fotografie (4 fotografie alla prima domanda)

fotocopia carta d’identità del famigliare italiano

autocertificazione stato di famiglia e vivenza a carico firmata dal famigliare italiano

versamento di Euro 27,50 su apposito bollettino postale prestampato bollettino di conto corrente postale prestampato (nr. 67422402) -intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro per la stampa del titolo di soggiorno

documentazione in lingua italiana o tradotta e legalizzata attestante il rapporto di parentela:
certificato di matrimonio per i coniugi,
certificato di nascita con indicato paternità e maternità per i figli,
certificato di nascita con indicato paternità e maternità del figlio/a italiano/a per i genitori,
certificato di nascita con indicato paternità e maternità del figlio/a e certificato di matrimonio del figlio/a con cittadino/a italiano/a per i suoceri

Se non conviventi documentazione attestante lo stato di vivenza a carico quali: dichiarazione dei redditi, assegni e versamenti a favore del famigliare.

Non è dovuto nessun contributo, ovvero nessuna tassa, oltre alle spese per la stampa del titolo di soggiorno elettronico e della raccomandata se si sceglie di inoltrare la domanda tramite kit postale.

In caso di coniugi la convivenza è necessaria tranne in caso di presenza di figli.
La carta di soggiorno spetta anche ai famigliari dei cittadini italiani, già presenti sul territorio italiano irregolarmente.

Con la carta di soggiorno è possibile circolare e soggiornare per un massimo di 3 mesi in tutta l’area schengen. In caso di trasferimento in un paese schengen, quando si è a seguito del famigliare italiano, si ha diritto al rilascio della carta di soggiorno per famigliare di cittadino comunitario del paese ospitante, quando invece non è presente il famigliare italiano è necessario verificare le leggi del Paese in cui si intende trasferirsi per capire come può essere convertita la carta di soggiorno in un permesso per lavoro o di altro tipo.

Inoltre è importante sottolineare che le stesse agevolazioni ed il diritto alla carta di soggiorno si estendono a tutti i famigliari extracomunitari dei cittadini comunitari residenti in Italia.