I nuovi italiani – Cittadinanza per residenza

Posted on 10/04/2012

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Di Mara Formaggia

L’acquisizione della cittadinanza italiana, a parte alcune casistiche, è generalmente una concessione del Presidente della Repubblica italiana su proposta del Ministero dell’Interno, non un diritto oggettivo dell’individuo ed i casi di rigetto possono essere svariati: dai precedenti penali, all’insufficienza di residenza continuativa, di reddito, o la valutazione della mancata integrazione del cittadino.

Il requisito principale per l’aspirante cittadino italiano di nazionalità straniera è la residenza in Italia da 4 anni per i cittadini della comunità europea, da 5 anni per i rifugiati politici e gli apolidi e da 10 anni per i cittadini extracomunitari.

La domanda, ai sensi dell’ art. 9 della L. 91/92, deve essere presentata su apposito modello, in marca da bollo da € 14,62, alla prefettura di residenza del richiedente, allegando la seguente documentazione che verrà sottoposta a valutazione:

– Documentazione da produrre dall’estero:

Estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dai competenti organi della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine nella quale dovranno essere indicate le esatte generalità (nome,cognome,data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante;

Certificati penali del Paese d’origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana (documento sostituibile con autocertificazione solo per i cittadini comunitari);

– Documentazione da produrre dall’Italia: passaporto in corso di validità, carta d’identità in corso di validità, permesso di soggiorno in corso di validità, codice fiscale, autocertificazione relativa a stato di famiglia, residenza storico e posizione giudiziaria.

– Documentazione redittuale: copia MOD CUD/UNICO mod 730 degli ultimi tre anni di lavoro; (2009-2010-2011). Il reddito imponibile non deve essere inferiore a euro 8.500 per istante – euro 2.500 per coniuge a carico – euro 600 per figlio a carico.

Se l’istante non ha redditi può presentare il CUD/UNICO 730 del coniuge con allegato la copia del certificato di matrimonio tradotto e legalizzato;

Se l’istante è studente(fino al compimento del 25esimo anno di età) deve presentare il CUD/UNICO 730 del genitore (padre o madre conviventi) e il certificato scolastico che attesti la frequenza scolastica degli ultimi 3 anni;

Versamento di euro 200,00 dopo la presentazione della domanda,su cc. n.809020 intestato al Ministero dell’Interno-DLCI, causale Cittadinanza;

Documentazione da presentare per i rifugiati politici e gli apolidi:

– estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità; in mancanza l’interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l’ indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori.

– certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza; in mancanza l’interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

– autocertificazione del certificato storico di residenza, stato di famiglia e posizione giudiziaria in Italia;

– titolo di soggiorno, carta d’identità, codice fiscale;

– modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;

– certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato;(art.9 c.1, lett.e) – art.9 comma 1 lett.e) e art.16 comma 2);

– ricevuta di versamento del contributo di € 200,00 da effettuarsi su conto corrente postale

n.809020 intestato al Ministero dell’Interno-DLCI, causale Cittadinanza.

Una volta inoltrata la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, verrà assegnata alla pratica il codice K, che è il codice identificato della domanda, il cui stato di avanzamento potrà essere verificato sul sito del Ministero dell’Interno https://cittadinanza.interno.it/sicitt/index2.jsp.

In caso di cambio di residenza o di altre comunicazioni, è necessario darne sempre notizia, per iscritto, alla Prefettura dove si è inoltrata la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Il termine del procedimento di acquisto della cittadinanza è di 730 giorni (ovvero 2 anni), dalla data di presentazione della domanda, durante questo lasso di tempo il Ministero dell’Interno può chiedere della documentazione ad integrazione dell’istanza e convocare il cittadino straniero per un colloquio presso la Questura di competenza.

Al termine del tempo necessario per effettuare gli accertamenti dovuti la Prefettura competente notifica all’interessato il Decreto, firmato dal Presidente della Repubblica, con il quale viene concessa la cittadinanza italiana.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento da parte della Prefettura, l’interessato deve prestare giuramento presso il Comune di residenza. La cittadinanza si acquista Il giorno successivo al giuramento.

I figli minori, su richiesta dell’interessato, acquistano automaticamente la cittadinanza italiana.

Scarica la

autocertificazione stato famiglia – residenza – giudiziaria

domanda cittadinanza italiana